Lapidaria, ma chiarissima è la sentenza della Suprema Corte, pubblicata il 28 maggio 2020, in materia di risarcimento del danno da chiusura dello sportello del veicolo: il pregiudizio deve essere sempre risarcito anche quando il mezzo di trasporto è in sosta.
La Corte si è trovata ad affrontare il caso di Tizio e Caia che ricorrevano, nella qualità di genitori di Sempronio, per la cassazione della sentenza di appello, emessa dal Tribunale di Napoli, che, nel confermare quella del Giudice di Pace di Portici, non riconosceva il danno da chiusura dello sportello del veicolo in sosta.
Specificatamente, i due genitori avevano adìto l’Autorità Giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno in favore del proprio figlio minore, che aveva riportato una frattura della mano da chiusura dello sportello dell’auto su cui era a bordo ed aveva convenuto in giudizio il proprietario del veicolo e la relativa Compagnia assicuratrice.
Tuttavia, Tizio a Caio, come anticipato, sia nel primo grado del giudizio che nel secondo, si erano visti rigettare la propria domanda di risarcimento danni.
In particolare, il Tribunale, giudicando in appello, aveva ritenuto non sussistere alcun collegamento causale tra il sinistro e la circolazione dell’auto, atteso che le lesioni subite dal minore alla mano sinistra per schiacciamento erano state determinate dalla chiusura della portiera da parte del conducente del veicolo quando quest’ultimo era già in sosta e “non per mettersi in moto o per motivi comunque collegati alla circolazione, ma solo perché era intento a parlare con un suo amico e non voleva che il figlio di sei/sette anni scendesse dal veicolo e si allontanasse; il gesto, quindi, nulla aveva a che fare con la circolazione ed era ricollegabile solo al tentativo del padre di tenere sotto controllo il figlio in tenera età”. Dunque, sulla scorta di tanto, il Giudice di Appello non riconosceva il diritto del trasportato al ristoro dei danni occorsi.
Con il ricorso per Cassazione, Tizio e Caio, in proprio e nella spiegata qualità, denunziavano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 141 D.Lgs. n. 209/2005 e sostenevano che doveva ricondursi al concetto di “circolazione stradale”, di cui all’art. 2054 c.c., anche la sosta del veicolo su strada pubblica e si dolevano come il Tribunale non avesse considerato che il minore aveva subito le lesioni mentre si trovava all’interno dell’auto, che si era appena fermata su strada pubblica.
La Suprema Corte ha considerato fondato il motivo di ricorso ed ha affermato che “il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 c.c., include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade”.
Pertanto ha ritenuto che il Tribunale, nell’escludere l’applicabilità dell’art. 2054 c.c., sol perché il sinistro in questione si era verificato quando il veicolo era in sosta e solo in quanto la chiusura dello sportello da parte del conducente, pur essendo avvenuta dopo la sosta, era stata determinata dall’intento di non fare uscire il minore dall’autovettura, non si era attenuta ai detti principi ed andava, quindi, cassata.
Così statuendo la Corte di Cassazione ha ribadito un principio in materia di circolazione stradale già dalla medesima espresso in pronunce precedenti ed, in particolare, nella sentenza n. 8620 del 2015, in cui la Corte si era pronunciata a Sezione Unite ed aveva precisato che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2054 c.c., è sufficiente che il veicolo sia utilizzato in modo conforme allo scopo per cui esso è stato costruito, escludendo l’ipotesi in cui il veicolo medesimo sia utilizzato in modo avulso dalla sua naturale funzionalità, ancorché una situazione di circolazione abbia occasionato la commissione del fatto dannoso.
Si rammenta, altresì, che i principi qui in oggetto erano già stati affermati, sempre dai Giudici di legittimità, nel 2004 e 2005, rispettivamente, nelle sentenza nn. 1284 e 18618, nonché dalla Corte d’Appello di Perugia con la sentenza n. 177 del 13.03.2020 che ha così argomentato: “In tema di sinistri stradali, il danno causato dalla chiusura d’uno sportello d’un veicolo fermo va considerato danno causato dalla circolazione dello stesso. Infatti, non può ammettersi che per “movimento del veicolo” debba intendersi solo quello orizzontale dell’intero veicolo. Dal punto di vista della fisica è “movimento” sia lo spostamento del mezzo nel suo complesso, sia lo spostamento delle sue parti. Ciò significa che il danno all’assicurazione può essere richiesto anche se l’auto è ferma, parcheggiata ad esempio su strada, posizione che è collegata al fatto della sua stessa circolazione”.