Sebbene l’ordinanza prefettizia autorizzativa del posizionamento del rilevatore di velocità (da parte della autorità competenti) non è tenuta ad indicare il senso di marcia ove esso può operare, qualora la detta ordinanza lo indichi la pubblica amministrazione deve rispettarlo ed, in difetto, l’elevato verbale di contestazione è illegittimo.
È quanto ha rammentato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 8 novembre – 23 luglio 2020, n. 15760, conformandosi a numerosi suoi precedenti, ex multis Cass. 12309/2019, secondo cui “ove il decreto prefettizio abbia previsto il posizionamento dell’autovelox lungo soltanto un senso di marcia e, al contrario, l’accertamento sia stato effettuato per il tramite di un autovelox posizionato sul senso di marcia contrapposto, il verbale di contestazione della violazione è illegittimo, anche se siano in seguito intervenute note di chiarimento da parte dell’amministrazione in senso contrario”.
Chiarisce ancora la Suprema Corte che, in tale ipotesi, difetta a monte l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo, sicchè il verbale di accertamento della violazione di cui all’art. 142 C.d.S. deve ritenersi affetto da “illegittimità derivata”, senza che possano assumere rilevanza, al riguardo, eventuali note chiarificatrici successivamente approntate dalla competente P.A., a fronte di una precisa indicazione sulle modalità e sul punto di installazione dell’autovelox rinvenibile direttamente nel decreto autorizzativo.
Pertanto, l’automibilista può estrarre copia dell’ordinanza prefettizia, che, non solo individua il tratto di strada da monitorare, ma può indicare anche il lato preciso della stessa su cui collocare il rilevatore, per verificare la legittimità o meno della constestazione elevata nei suoi confronti ed, eventualmente, adìre le competenti autorità per la tutela dei propri diritti, chiedendo la dichiarazione di nullità del verbale notificatogli.