Con la recentissima sentenza n. 20545 del 29.09.2020 la Cassazione ha chiarito che: “Ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione c.d. consensuale, i redditi dei coniugi non sono cumulabili, atteso che la circostanza che i coniugi accedano al giudizio di omologazione sulla base di un accordo consensuale, accesso che, di regola comune, può avvenire anche unilateralmente (art. 711 c.p.c., comma 2), non comporta l’assenza di interessi confliggenti”.
Specificatamente, veniva sottoposta al giudizio di legittimità la questione della cumulabilità o meno dei redditi dei coniugi, ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione c.d. consensuale.
Si impone preliminarmente il richiamo al D.P.R. n. 115 del 2002 che, all’art. 76, comma 2, dispone che, se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante; per poi al comma 4 prevedere che si deve invece considerare il solo reddito dell’istante “quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”.
Pertanto, per la Corte è stato decisivo stabilire se il giudizio di separazione di cui all’art. 711 c.p.c. -che non ha ad oggetto diritti della personalità – rientra o meno nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, con lui conviventi.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 30068/2017, si era già pronunciata sulla questione, ma relativamente alla separazione giudiziale, affermando in questo caso l’esistenza del conflitto di interessi tra i coniugi.
Con la sentenza n. 20385/2019 aveva poi esteso la soluzione al procedimento di separazione su base concordata, ritenendo che la circostanza che i coniugi accedano al giudizio di omologazione sulla base di un accordo consensuale -accesso che, di regola comune, può avvenire anche unilateralmente (art. 711 c.p.c., comma 2)- non comporta l’assenza di interessi configgenti.
E tanto per la ragione che gli esiti dell’iniziativa per la separazione non sono predefiniti, neppure nell’accesso al giudizio di omologazione su base di un accordo consensuale, che costituisce un presupposto del procedimento, ma che acquista efficacia solo a seguito del controllo del giudice, che può ricusare il tenore degli accordi per ragioni di contrarietà ai principi di ordine pubblico o agli interessi dei figli (art. 158, comma 2, c.c.), come può ipotizzare un assetto diverso rispetto al contenuto inizialmente concordato dai coniugi.
Pertanto la Cassazione, conformandosi alle sue precedenti pronunce, con la sentenza in commento n. 20545/2020, ha emanato il principio a mente del quale, ai fini della concessione del gratuito patrocinio, in relazione ad una causa di separazione c.d. consensuale i redditi dei coniugi non sono cumulabili.