La contestazione dell’illecito disciplinare avvenuta dopo dieci mesi dall’accertamento dei fatti è tardiva ed il successivo licenziamento è illegittimo.

Secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione e dalla stessa ribaditi nella recentissima sentenza del 24.07.2020 n. 15930, “il principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare, la cui “ratio” riflette l’esigenza dell’osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro, non consente all’imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l’incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l’immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro”.

Nel caso sottoposto al giudizio di legittimità degli Ermellini, ad una contabile, dipendente di una società di noleggio auto, venivano contestate delle discrepanze economiche, accertate dieci mesi prima, ed a tale contestazione seguiva il licenziamento della medesima.

In applicazione del suddetto principio, la Corte di Appello di Palermo, prima, e la Corte di Cassazione, poi, entrambe investite della stessa questione, hanno ritenuto tardiva la contestazione delle discrepanze economiche per le quali la donna era stata licenziata -essendo avvenuta, come visto, dieci mesi dopo l’accertamento dei fatti- ed hanno dichiarato risolto il rapporto di lavoro e riconosciuto alla donna la tutela indennitaria forte.

Chiariscono i Giudicanti che il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell’illecito disciplinare, nonchè del tempo occorrente per l’espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l’organizzazione aziendale (in tal senso anche, ex multis, Cass. 25/1/2016 n. 1248, Cass. 20/6/2006 n. 14115).

Nel caso in esame l’assetto organizzativo aziendale era improntato ad una sostanziale distribuzione del potere gestionale e delle connesse responsabilità; non solo, il Presidente aveva avuto cognizione delle discrepanze economiche oggetto di contestazione, fin dall’inizio dell’errore commesso, allorquando la dipendente aveva comunicato l’elenco di ciascun tour operator con l’indicazione delle relative partite debitorie.

Orbene, la Suprema Corte, nel ribadire il principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare, conferma l’illegittimità del licenziamento per giusta causa: sono troppi dieci mesi dall’accertamento dei fatti, da parte del datore di lavoro, per contestare l’illecito disciplinare e comminare il licenziamento.

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