Ai sensi dell’art. 88-bis del DECRETO-LEGGE CURA ITALIA del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (articolo vigente dal 30.04.2020 al 18.07.2020 e vigente dal 19.07.2020 ad oggi, come modificato dall’art. 182, comma 3-bis, lettera a), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), nel caso di pacchetto turistico da fruirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio -come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri- o negli Stati dove e’ impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19:
– il viaggiatore può esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del codice del Turismo, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico (art. 88-bis, comma 6, del citato decreto);
– tuttavia, in tali casi, l’organizzatore, in alternativa al rimborso, puo’ offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita’ equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure puo’ procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro diciotto mesi (entro un anno secondo il Decreto Cura Italia vigente fino al 18.07.20) dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all’articolo 41, comma 6, dello stesso codice, il rimborso e’ corrisposto e il voucher e’ emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio (art. 88-bis, comma 6, del citato decreto);
– il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all’emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro diciotto mesi dall’emissione (art. 88-bis, comma 9, del citato decreto);
– le disposizioni suddette trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un’agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite (art. 88-bis, comma 10, del citato decreto);
– per tutti i contratti instaurati con effetto dall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all’estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall’estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall’emissione (art. 88-bis, comma 11, del decreto citato; disposizione entrata in vigore il 19.07.2020);
– l’emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher puo’ essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validita’, purche’ le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine del 31.07.2020 (art. 88-bis, comma 12, del citato decreto; disposizione entrata in vigore il 19.07.2020);
– la durata della validità dei voucher pari a diciotto mesi prevista dalla modificazione del decreto “Cura Italia” entrata in vigore il 19.07.2020 si applica anche ai voucher già emessi alla predetta data. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall’emissione, per i voucher non usufruiti nè impiegati nella prenotazione dei servizi è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell’importo versato (art. 88-bis, comma 12-bis, del citati decreto: disposizione in vigore dal 19.07.2020).
La tutela del viaggiatore nel caso di viaggio o pacchetto turistico è, altresì, prevista, in via generale, dal già citato Codice del Turismo (d. lgs. 79/2011).
In particolare, l’art. 41 del Codice citato, in tema di diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inzio del pacchetto, prevede che il viaggiatore puo’ recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili.
Tale disciplina è applicabile anche al nuovo contratto stipulato in seguito alla mancata esecuzione del viaggio durante il lockdown, al quale nuovo contratto potrebbe non essere più applicabile la disciplina speciale prevista dal decreto “Cura Italia”.
In ordine all’aumento del prezzo operato dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto di viaggio o pacchetto turistico, la disciplina di riferimento è contenuta nel Codice del Turismo all’art. 39, rubricato “revisione del prezzo”, che, seppure consente l’aumento del prezzo, richiede la sussistenza dei seguenti requisiti:
– previsione espressa in contratto della facoltà in capo all’organizzatore di aumentare il prezzo e precisazione che il viaggiatore ha diritto, a sua volta, ad una riduzione del prezzo; precisazione, altresì, delle modalità di calcolo;
– aumento del prezzo solo in conseguenza di modifiche riguardanti: il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia; il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto, imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti e negli aeroporti; i tassi di cambio pertinenti al pacchetto;
– aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entita’, solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalita’ di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto.
Se l’aumento di prezzo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 del Codice del Turismo, i quali prevedono che in tal caso il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore, puo’ accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita’ equivalente o superiore.
Sempre ai sensi dell’art. 40 del Codice del Turismo, l’organizzatore è tenuto ad informare, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore, in modo chiaro e preciso su un supporto durevole, delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo concesso e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
Ancora secondo il Codice del Turismo, in caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43 Codice del Turismo, in tema di risarcimento dei danni.
Orbene, non vi è dubbio, alla luce di tutte le disposizioni richiamate, che sia l’unilaterale aumento del prezzo a fronte della concessione di una partenza in tempi brevi (ma comunque oltre i termini originariamente pattuiti), sia lo slittamento della partenza ad un periodo successivo, mantenendo inalterato il prezzo, integrino la previsione di modificazioni significative di elementi essenziali del sinallagma che giustificano il recesso dell’utente.
Né, d’altra parte, può essere accampata dall’organizzatore, a giustificazione del diniego dell’esercizio della facoltà di recesso del viaggiatore, l’esimente della impossibilità sopravvenuta della prestazione a causa della pandemia, giacchè, tutt’al più, quest’ultimo aspetto sarebbe destinato ad incidere, ponendolo nel dubbio e quindi rendendolo discutibile, sulla esistenza o meno di un inadempimento contrattuale dell’organizzatore, ma giammai potrebbe spiegare riflessi sulla prevista facoltà per il viaggiatore di recedere al verificarsi delle predette ipotesi.