La sentenza della Cassazione n. 22860 del 20.10.2020 ha espresso il principio secondo cui, in materia di locazione, la condotta dell’affittuario che pone in essere atti molesti volti ad arrecare danni al vicinato ed al condominio, anche in assenza di modificazione di fatto dell’immobile o di cambio della destinazione d’uso, è causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 1587 c.c., il quale sancisce l’obbligo del conduttore di servirsi dell’immobile con la diligenza del buon padre di famiglia.
Nella fattispecie, il conduttore aveva instaurato una relazione conflittuale con i vicini di casa, insultandone alcuni, imbrattando gli immobili di altri con la vernice e affiggendo cartelli con ingiurie all’interno del condominio.
La Suprema Corte ha dato ragione al proprietario dell’immobile, il quale aveva ottenuto lo sfratto dell’affittuario proprio sulla base della violazione dei doveri del conduttore, ed ha rigettato il ricorso in Cassazione presentato da quest’ultimo, risultato soccombente nel primo e nel secondo grado del giudizio.
Il Tribunale di Genova, prima, e la Corte d’Appello di Genova, poi, infatti, avevano dichiarato risolto il contratto di locazione abitativa per inadempimento del conduttore, condannando quest’ultimo a rilasciare l’alloggio: pur ritenendo invalida la clausola risolutiva espressa prevista dal contratto di locazione -perchè prevedente in modo generico la risoluzione di diritto per ogni violazione contrattuale– avevano ritenuto sussistente l’inadempimento, rilevante ai fini della risoluzione, per violazione dell’altro articolo del contratto, che vietava al conduttore di compiere atti e tenere comportamenti che potessero arrecare molestia agli altri abitanti dello stabile, nonché dell’art. 1587 c.c., secondo cui il conduttore deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi della cosa.
Tali pronunce risultano conformi ai precedenti giurisprudenziali in materia ed, in particolare, alla sentenza della Cassazione n. 6751/1987, che così recita: “Il comportamento del conduttore che, personalmente od a mezzo delle persone con lui conviventi, provoca molestie di fatto agli altri inquilini del fabbricato (nella specie, con rumori eccessivi, fastidi da parte dei figli, etc.) costituisce inadempimento contrattuale per abuso della cosa locata (art. 1587 c.c.) nei confronti del locatore, dovendo questo rispondere verso gli altri inquilini per fatto proprio, ove tolleri tali molestie”.