SÌ AD ATTIVITÀ RICREATIVE DA PARTE DEL DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA

SÌ AD ATTIVITÀ RICREATIVE DA PARTE DEL DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA

Per i Giudici di legittimità lo svolgimento di attività extralavorativa da parte del lavoratore dipendente, durante il periodo di assenza per malattia, non costituisce illecito disciplinare e non può essere ritenuto contrattualmente illegittimo, per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, se le dette attività extralavorative non sono incompatibili con la natura della patologia e se sono inidonee a pregiudicare e ritardare il recupero delle normali energie psico-fisiche (Cass. sez. lavoro, n. 9647/2021).

Più in particolare, veniva sottoposto al vaglio della Suprema Corte il caso di un lavoratore dipendente di una società con mansioni di operatore ecologico raccoglitore e temporaneamente assente per malattia, al quale era stato contestato un illecito disciplinare perché impegnato in attività ricreative, comportamento ritenuto dalla società incompatibile con la dichiarata condizione depressiva e, quindi, illegittimo per violazione dei doveri di collaborazione con il datore di lavoro e contrario agli obblighi di correttezza e buona fede; a tanto era seguito il licenziamento, a dire del datore di lavoro, per giusta causa.

Pertanto, il lavoratore adiva l’Autorità Giudiziaria per sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamento e la condanna della società alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno.

Gli Ermellini, nel pronunciarsi, hanno premesso che, alla stregua del concetto di malattia desumibile dall’art. 32 Cost., la patologia impeditiva considerata dall’art. 2110 c.c. -che, in deroga ai principi generali, riversa entro certi limiti sul datore di lavoro il rischio della temporanea impossibilità lavorativa- va intesa non come stato che comporti la impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività, ma come stato impeditivo delle normali prestazioni lavorative del dipendente; di guisa che, hanno poi argomentato, nel caso di un lavoratore assente per malattia, il quale sia stato sorpreso nello svolgimento di altre attività, spetta al medesimo, indubbiamente secondo il principio sulla distribuzione dell’onere della prova, dimostrare la compatibilità di dette attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa, la mancanza di elementi idonei a far presumere l’inesistenza della malattia, e quindi una sua fraudolenta simulazione, e la loro inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psico-fisiche; restando comunque la relativa valutazione riservata al giudice del merito all’esito di un accertamento da svolgersi non in astratto, ma in concreto, con giudizio ex ante.

In altre parole, lo svolgimento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia costituisce illecito disciplinare e può essere ritenuto contrattualmente illegittimo per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia quando l’attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia; sia quando, in violazione del dovere preparatorio all’adempimento e valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore (Cass. 19/12/2000 n. 15916, Cass. 15/1/2016 n. 586, Cass. 27/4/2017 n. 10416, Cass. 19/10/2018 n. 26496).

Pertanto, alla luce di quanto innanzi, la Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha ritenuto che, poiché nel caso di specie le acquisizioni probatorie e gli elaborati medico-legali hanno dimostrato che, vertendosi in tema di patologia di natura neurologica, i comportamenti ascritti al lavoratore non erano da ritenersi sintomatici di una simulazione della malattia, nè incompatibili con essa, ovvero forieri di ritardi nella guarigione, tali comportamenti non configurassero una ipotesi di illecito disciplinare nè una condotta contrattualmente illegittima per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.

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